Se per i medicinali è necessario essere in possesso della fattura o dello scontrino fiscale parlante, dove vengano specificate natura, qualità e quantità dei beni e il codice fiscale del destinatario, per le protesi dentarie e sanitarie e per i dispositivi medici, occorre invece la prescrizione del medico e le fatture o le parcelle dei soggetti autorizzati. La prescrizione medica non è, però, necessaria per le attività per le quali la legge permette di intrattenere rapporti diretti con il paziente: è il caso, ad esempio, dell’attività degli ottici optometristi per la vendita degli occhiali da vista, delle lenti a contatto e dei liquidi per la loro manutenzione. In questo caso, infatti, se non viene emesso lo scontrino parlante, basta un'attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l'acquisto del dispositivo serve a sopperire a una patologia del contribuente oppure dei familiari.
Tutti i “segreti” della detrazione fiscale degli occhiali da vista, gli aggiornamenti legislativi e le risposte alle domande più frequenti sul numero 4 di b2eyes magazine, in uscita ad aprile, nella nostra rubrica “Consulente”.
(red.)