L’ottico in farmacia? Sì, «ma con le dovute accortezze»

Lo ha recentemente annunciato Federfarma, che rappresenta oltre 16 mila esercizi a livello nazionale, dopo aver svolto un approfondimento sulla possibilità di “ospitare” nei locali delle farmacie un professionista abilitato che svolga attività di misurazione della vista ed effettui la vendita di occhiali su misura, gestendo autonomamente i pagamenti e la relativa fatturazione. La nota è frutto anche di un precedente incontro con Federottica

Federfarma sottolinea che, in termini generali, non sono state rinvenute specifiche preclusioni all’implementazione all’interno della farmacia del servizio di vendita di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi tramite un ottico in possesso di titolo abilitante. «Si raccomanda, tuttavia, alle farmacie che volessero erogare il suddetto servizio di adottare le seguenti cautele, ritenute minime ed essenziali per la propria tutela», si precisa sul sito di Federfarma. Si sottolinea, infatti, che la vendita di occhiali e lenti su misura deve essere effettuata direttamente da un ottico optometrista o comunque sotto il suo diretto controllo. E che il farmacista è tenuto a verificare il possesso dei titoli abilitativi riconosciuti sul territorio italiano e che l’ottico abbia presentato in Comune una segnalazione certificata di inizio attività, dimostrando per via telematica, sotto la sua responsabilità, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e indicando, tra l’altro, anche il luogo dove intende esercitare.
«Il farmacista deve, inoltre, verificare che l’ottico optometrista prescelto abbia provveduto a registrare il proprio titolo abilitativo presso la ASL territoriale di riferimento, che tenga esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, la propria licenza o titolo di abilitazione con l’annotazione dell’avvenuta registrazione all’ufficio comunale e che sia in possesso di adeguata copertura assicurativa per eventuali danni cagionati a terzi nell’esercizio della sua attività. È opportuno specificare nel contratto stipulato con il professionista la natura del rapporto e l’esclusione di qualunque vincolo di subordinazione - conclude Federfarma - e inserire nel contratto un’apposita clausola, specificamente approvata per iscritto dal professionista, di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla farmacia per eventuali danni da questi cagionati a terzi nell’esercizio della sua attività, con espressa manleva della farmacia da eventuali richieste e/o azioni risarcitorie».
Il documento nasce anche da un confronto tra Federfarma e Federottica. «Per l’annosa questione dell’ottico in farmacia, o meglio delle regole da rispettare affinché una farmacia possa ospitare un ottico, Federottica era già intervenuta prima a livello territoriale a Torino e poi a Roma con il Nazionale di Federfarma, incontro al quale è seguita questa circolare - spiega a b2eyes TODAY Andrea Afragoli, presidente nazionale di Federottica - Di fatto l’ottico optometrista può esercitare la professione in un’attività diversa dal centro ottico: una sentenza di oltre vent’anni fa, integrata successivamente da altre novità di natura legislativa, fra tutte quella che regolamenta la Farmacia dei Servizi, ha stabilito che le farmacie possono ospitare ottici, producendo così la situazione attuale. Il nostro intervento su Torino ha avuto come obiettivo quello di limitare l’attività di una società che proponeva all’interno delle farmacie regionali la figura dell’“ottico itinerante”: attraverso il nostro ufficio legale abbiamo incontrato il corrispettivo piemontese di Federfarma. Dal confronto sono emerse una serie di regole da rispettare affinché si potesse esercitare a norma di legge tale attività. Con questo approccio vincente abbiamo poi fissato un incontro a Roma con Federfarma per estendere il risultato ottenuto a livello nazionale».
F.T.

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