Garante Privacy: i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non devono emettere fattura elettronica

Lo stabilisce un provvedimento di ieri, giovedì 20 dicembre, dell’Autority che si occupa di protezione dei dati personali

L’esonero dalla fatturazione elettronica non è più una “possibilità”, ma un obbligo per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, centri ottici compresi quindi. Lo ha sancito il Garante Privacy, intervenuto nuovamente in merito alla fatturazione elettronica con particolare attenzione ai soggetti eroganti prestazioni sanitarie.
«Il 13 dicembre il Decreto Fiscale è stato convertito in legge, prevedendo ai sensi dell’art. 10 bis l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per il periodo di imposta 2019 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, lasciando invariato l’obbligo per quelle fatture i cui dati non devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria – spiega a b2eyes TODAY Giorgia Verlato, dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli di Bologna - Il Garante, confermando quanto già detto in precedenza, ribadisce l’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative poste in essere dall’Agenzia delle Entrate per garantire la sicurezza e la liceità del trattamento dei dati ed evidenzia le criticità della disposizione normativa laddove statuisce non operante l’esonero nei confronti di quelle fatture che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria per i soggetti eroganti prestazioni sanitarie». Ciò presuppone, come ricorda il portale di Federottica, che «l’esenzione sarebbe totale anche indipendentemente dall’opposizione o meno esercitata dall’interessato all’invio dei dati per il 730 precompilato». 
«L’Autorità Garante, dunque, sostenendo che il sistema di fatturazione elettronica da parte di un professionista sanitario al momento non potrebbe essere ritenuto lecito ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) del Reg. 679/2018, ha concluso ingiungendo all’Agenzia delle Entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI (il sistema di interscambio con i contribuenti, ndr) concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio attraverso il Sistema Tessera Sanitaria», dice ancora Verlato.
(red.)

 

 

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