Made in Italy, la normativa per gli occhiali

«Sulla materia dell’origine dei prodotti il legislatore italiano è intervenuto due volte negli ultimi mesi: prima nel luglio scorso, poi a settembre con l’art.16 del decreto legge 135, che di fatto ha abrogato la precedente», dice Galimberti (nella foto). Qual è la novità introdotta da questa nuova normativa? È la previsione – si legge nel testo - di sanzioni per l’utilizzo di «un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% made in Italy”, “100% Italia”,“tutto italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione», in relazione a prodotti che non siano stati effettivamente «realizzati interamente in Italia», dovendosi intendere per tali quelli per i quali «il disegno, la progettazione, la lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano», materie prime escluse.
«In estrema sintesi, con l’art.16 comma 6 viene poi normato il caso di fallace indicazione tramite l’uso di un marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera - aggiunge Galimberti - Di fatto la dicitura “made in Italy” può continuare a essere legittimamente apposta anche su prodotti di cui alcune fasi di lavorazione siano state delocalizzate, qualora venga soddisfatto quanto richiesto dalla normativa comunitaria doganale: cioè il criterio dell’ultima lavorazione sostanziale, di cui all’art. 24 del Codice Doganale Comunitario, che diventerà l’art. 36 del Codice Doganale Aggiornato».
All’Anfao confermano che l’ultimo disegno di legge, il 2624 Reguzzoni , (http://b2eyeschannel.whydotcom.it/Default.aspx?menu=MenuNews&IDDoc=1d9313e8-218b-4f29-b24e-6d118eafb3e5), approvato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati in materia di marchiatura d’origine, non riguarda l’occhialeria, ma soltanto tessile, calzature e pelletteria.
A.M.

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