Ecm: settore unito contro la non obbligatorietà

In particolare, si legge in una nota di Assogruppi Ottica, il ricorso chiede l’annullamento della determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 23 settembre 2010 comunicata alla Cna il 9 novembre 2010 e conosciuta dai ricorrenti solo il 17 novembre 2010, con la quale sono escluse le arti ausiliarie delle professioni sanitarie dall’obbligo di formazione continua.
Secondo i ricorrenti il provvedimento si palesa illegittimo, in particolare sotto due profili: in primo luogo perché viola l’art. 16-bis del decreto Bindi sull’Ecm che richiama l’ampia categoria degli “operatori sanitari” (e non solo le “professioni sanitarie”), e in secondo luogo perché non rispetta gli obiettivi della norma che sono quelli di assicurare e garantire, a tutela del paziente, la continuità dell’aggiornamento dei soggetti che operano in ambito sanitario. In questo senso la figura dell’ottico, le cui funzioni e competenze si sono accresciute negli anni, non può ritenersi esclusa da tale ambito.
Lo stesso ricorso ipotizza, in via subordinata, che ove il giudice reputasse corretta la posizione oggi assunta dal Ministero, se ne dovrebbe desumere un “errore” interpretativo iniziale per il quale si è chiesta la condanna delle Pubbliche Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per tutti i contributi e le spese sostenute dagli ottici per i corsi di formazione continua anni 2002-2010.
È un momento davvero importante per il nostro settore che si ritrova unito e coeso verso le istituzioni che, privando gli ottici dell’obbligatorietà degli ECM, rischiano di delegittimarne il ruolo.
(red.)

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