Distributore lac di Linate, Ottica Cenisio non c'entra

«Ci siamo dovuto difendere perché Federottica, vedendo pubblicata sul nostro sito la news relativa alla presenza del distributore automatico di lenti a contatto e liquidi presso l’aeroporto di Linate, ha pensato con leggerezza che fossimo direttamente coinvolti nel caso – spiega De Simone  –  Non solo: nelle proprie comunicazioni ufficiali e nel numero di gennaio di Ottica Italiana siamo stati citati, pur essendo completamente estranei alla vicenda, subendo in questo modo un grave danno d’immagine».
Nel mese di novembre 2009, Federottica aveva depositato, infatti, avanti il Tribunale di Milano un provvedimento d’urgenza nei confronti di Ottica Cenisio e di Vision Care, al fine di ottenere l’inibizione della vendita di lenti a contatto monouso attraverso il distributore automatico posizionato nella sala imbarchi dell’aeroporto Forlanini di Milano-Linate (http://www.b2eyes.com/Lib/GoToContent2.aspx?IDCMS=4b521493-7ef9-4aa9-96ec-b92db381f33a). A supporto della propria azione giudiziaria Federottica sosteneva che “l’attività di vendita di lenti a contatto con questa modalità” sarebbe vietata dalla vigente normativa e sarebbe “per di più pericolosa per la salute dei consumatori”, e riteneva sussistere il requisito del “periculum in mora”, da ravvisarsi in un presunto “probabile danno alla salute dei consumatori-clienti”, che sarebbero “esposti al rischio di acquistare un dispositivo sanitario – lenti a contatto – senza l’assistenza diretta dell’ottico o del farmacista”.
Nel procedimento in questione, si costituiva Ottica Cenisio contestando la propria estraneità alla vicenda in questione nonché l’inesistenza di un diritto in favore di Federottica di agire in giudizio per tutelare la salute dei clienti/consumatori. «La ricorrente Federottica non svolge attività imprenditoriale e pertanto non può in alcun modo invocare la disciplina in tema di concorrenza sleale (art. 2998 ss c.c.) nei confronti delle convenute, né tanto meno può ritenersi legittimata a far valere nei confronti delle convenute il diritto alla salute di potenziali consumatori/clienti; ritenuto pertanto che il ricorso andava respinto sulla base della stessa prospettazione della associazione ricorrente, a prescindere da ogni accertamento in merito al fatto che le lamentele condotte fossero o meno riconducibili alle convenute (come peraltro espressamente contestato dalle stesse); […] condanna la ricorrente Federottica a rifondere a entrambe le società convenute le spese di lite liquidate per ciascuna parte in complessivi euro 2,600,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa», si legge nell’ordinanza del Tribunale di Milano.
(red.)

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