Distributore lac di Linate, la replica di Federottica

«Infatti il Giudice Designato scrive: ""rilevato che all'udienza del 20/1/2010 tutte le parti del procedimento hanno concluso concordemente affinché sia dichiarata al cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cautela avanzata da Federottica, permanendo il contrasto fra le parti unicamente sulla disciplina delle spese di lite"" – prosegue il comunicato di Federottica (nella foto il presidente, Giulio Velati) - Ottica Cenisio srl in liquidazione trascura volutamente di ricordare che è stata proprio il liquidatore di Ottica Cenisio, signor Giampietro De Simone a comunicare per iscritto a Federottica di aver eliminato di sua volontà dal citato distributore automatico le lenti a contatto monouso personalizzate Easylens. Per inciso si rammenta che è pacifico che la vendita con queste modalità è vietata ai sensi dell'art. 1 D.M 23/7/1998 e art. 1 D.M. 3/2/2003.
Sebbene Ottica Cenisio srl in liquidazione si sia dichiarata estranea ai fatti di causa, dai documenti prodotti nel giudizio cautelare (fattura n.FV/09/6795 del 30/10/2009) risulta che le lenti a contatto monouso personalizzate Easylens sono state consegnate dal produttore/distributore Vision Care Italia srl direttamente presso il negozio di Ottica Cenisio srl in liquidazione in via Borgese n.1 a Milano: ne consegue che Ottica Cenisio srl in liquidazione non può dichiarasi estranea ai fatti di causa.
L'ordinanza del dott. Patrizio Gattari, se viene letta correttamente e nella sua interezza, non è entrata nel merito della domanda cautelare essendo venuta meno la materia del contendere: pochi giorni dopo la notifica del ricorso le lenti monouso sono state tutte rimosse dal distributore automatico. Lo stralcio dell'ordinanza riportato da Ottica Cenisio srl in liquidazione non consente di comprendere quale sia stato il ragionamento fatto dal Giudice posto a fondamento della motivazione dell'ordinanza. Infatti, il Tribunale non si è espresso in linea di principio sulla legittimazione di Federottica ad agire in giudizio, ma ha ritenuto che nella fattispecie concreta e in relazione alla tipologia dei danni lamentati, Federottica non avesse un concreto interesse ad agire.
Infine si sottolinea che altri Tribunali, per casi analoghi, hanno emesso provvedimenti di contenuto diametralmente opposto a quello emesso dalla sezione 1° Civile del Tribunale di Milano».
(red.)

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