«Come noto la figura professionale dell’ottico optometrista risulta, a oggi in Italia, non specificamente disciplinata. In questo senso nulla vieta di promuovere iniziative formative in materia o l’istituzione di elenchi o registri. Ciò che rileva, però, è che le stesse hanno solo ed esclusivamente natura privata, senza alcun riconoscimento o valenza di tipo pubblicistico. Tenuto conto di quanto sopra si reputa che i comunicati stampa che promuovono la nascita di un Registro dell’Optometrista Magistrale (in realtà, quando pubblicati, prendono la forma di notizie, ndr) presentino profili di grave ingannevolezza», si legge in una nota della ""Coalizione"".
«Si promuove infatti, con grande enfasi, l’istituzione di un registro che viene denominato (utilizzando lettere maiuscole) “Registro dell’Optometrista Magistrale”: in nessun punto però si precisa che si tratta di un’iniziativa di tipo privato, priva di qualsiasi rilevanza pubblica – prosegue la nota - Anzi, si arriva espressamente a dichiarare: “La certificazione per opera di un ente terzo, qualificato e riconosciuto a livello nazionale e l'istituzione del Registro, di fatto, vengono a dare concretezza e ufficialità, dopo tanti tentativi falliti, alla professione di Optometrista in Italia”. Ora la presenza di un ente terzo privato potrà conferire serietà all’iniziativa, ma ben difficilmente, trattandosi d'iniziativa privata, “darà concretezza e ufficialità alla professione di Optometrista in Italia”.
Il comunicato della struttura che raccoglie AdOO, Assogruppi, FederGruppi e Federottica ricorda, inoltre, che da un confronto con l’avv. Silvia Stefanelli (nella foto), esperta in diritto sanitario e in materia pubblicitaria, «è emerso che i contenuti dei comunicati stampa (ndr bis) per la loro formulazione, per le frasi che vi sono contenute e per le omissioni circa la natura privatistica dell’iniziativa, risultano ingannevoli, facendo credere a chi legge una valenza nazionale e una forza “risolutiva” dell’iniziativa in realtà del tutto inesistenti. Come tali in violazione dell’art. 2 lett b) del D.lgs 145/2007 relativo alla pubblicità ingannevole. Sotto questo profilo si richiamano anche, in materia, le numerose decisioni sul tema dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tra cui AGCM PS623 in Boll 9/2009 – Centro Italiano Studi, nel quale l’Autorità ha evidenziato come “le informazioni ingannevoli fornite e l'omessa presenza di idonee precisazioni riguardo alle caratteristiche delle attività prestate dal professionista e il valore dei titoli rilasciati, costituiscono i principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorché compiono le proprie scelte economiche nel settore in esame”.
(red.)