ABUSIVISMO PROFESSIONALE, ASSOLTO FABIO RATTARO

Lo ha stabilito in primo grado, con rito abbreviato, il Tribunale di Genova il 26 ottobre scorso. La vicenda riguarda uno degli esposti alle procure nazionali da parte della Società Oftalmologica Italiana, costituitasi parte civile nel processo insieme all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Fabio Rattaro è stato citato a giudizio per rispondere del reato di esercizio abusivo della professione medica: quale titolare dell'Ottica Rattaro Camillo di Genova Pegli, secondo l’accusa avrebbe sottoposto alcuni clienti a misurazioni di pressione oculare, «anche per il controllo di patologie (glaucoma) tramite utilizzo di un tonometro pachimetro a soffio da ritenersi dispositivo di esclusiva competenza medica consentendo di rilevare i parametri atti a formulare una diagnosi», come si legge nella motivazione della sentenza, depositata il 18 novembre.

L'indagine della Procura è stata delegata ai Nas, che «hanno accertato che nel negozio di ottica in oggetto era rinvenuta strumentazione di vario genere e in particolare un tonometro pachimetro a soffio che, secondo quanto riferito dallo stesso Rattaro in sede di ispezione, era utilizzato a titolo gratuito al solo scopo di controllare la pressione intraoculare di alcuni utenti, non al fine di emettere una diagnosi, bensì per dare una informazione scritta (report) tesa alla prevenzione delle patologie legate alla pressione intraoculare, da sottoporre al medico oculista», prosegue la sentenza. Diversi clienti dell'ottico, vi si legge, hanno confermato l'avvenuta rilevazione della pressione oculare (in genere su loro richiesta), il rilascio di un report o di scontrino al termine della visita che veniva poi da loro consegnato all’oculista di fiducia. Nel caso poi l'ottico rilevasse una pressione alta suggeriva al cliente di rivolgersi allo specialista, tanto che una di loro ha scoperto il glaucoma proprio grazie alla rilevazione da parte dell'ottico.

«I fatti come sopra accertati non integrano il reato contestato. Va infatti considerato che l'esercizio abusivo della professione di medico oculista comporta lo svolgimento di attività di stretta competenza medica secondo la regolamentazione prevista dalla legge, con la conseguenza che l'attività che non invada tale ambito è consentita anche all’ottico-optometrista (così Cass. pen. sez. VI 26609/2009 in merito alla misurazione della vista e all'apprestamento di lenti correttive per miopi e presbiti, quale attività consentita all'esercente la professione di ottico) - prosegue il dispositivo - Orbene, la detenzione del tonometro a soffio è sicuramente lecita anche da parte degli ottici - come si può desumere dal Decreto del Ministero della Sanità del 23.4.1992 - e dal relativo possesso non è possibile inferire lo svolgimento di attività medica: infatti il relativo utilizzo non determina un’operazione invasiva (non essendo a contatto) e non necessariamente comporta lo svolgimento di diagnosi e cura, di stretta competenza medica. Nel caso in esame, dalle indagini non è emerso che l’imputato - nell'esercizio della sua attività - abbia formulato diagnosi o interventi terapeutici, avendo svolto attività strumentale di rilevamento della pressione, con il rilascio di report che i clienti consegnavano all’oculista di fiducia; tale attività era svolta gratuitamente e allo scopo di fidelizzare i clienti».

La sentenza conclude, dunque, che «non è condivisibile la prospettazione di parte civile, secondo la quale vi sarebbe attività diagnostica anche nel rilascio del report perché in tale modo, implicitamente, si fornirebbe una diagnosi, escludendo o meno l'insorgenza di patologie legate alla pressione oculare (nella fattispecie glaucoma)», assolvendo così Rattaro dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

«Questa sentenza afferma che non c’è reato nel possedere uno strumento che sia no contact come il tonometro a soffio e nemmeno nel suo utilizzo, ma solo se l’atto viene trasformato in atto diagnostico - commenta a b2eyes TODAY Andrea Afragoli, presidente di Federottica, che ha collaborato attivamente, attraverso il suo legale Paolo Noli, con la difesa di Fabio Rattaro - La discussione verte, dunque, su una domanda: posso usare tale strumento? La decisione del Tribunale di Genova conferma che stiamo andando ancora una volta nella stessa direzione, cioè che il discrimine è la diagnosi: se si utilizza lo strumento e non si commenta l’esito, quindi non si fa diagnosi, non si commette reato». 

Secondo federottica.org, «il giudice con motivazioni sintetiche, ma estremamente chiare, ha sancito la liceità del possesso e dell’utilizzo del tonometro a soffio da parte dell’ottico. Anche quando quest’ultimo fornisce al cliente il dato tecnico (report) di cui al risultato della misurazione medesima».

Di tutt’altro tenore, invece, il commento della Società Oftalmologica Italiana. «Siamo di fronte a una sentenza tecnicamente pessima e discutibile - afferma al nostro quotidiano Riccardo Salomone, legale della maggiore associazione nazionale degli oculisti - Il fatto che il giudice abbia definito “non condivisibile la prospettazione di parte civile”, che invece è suffragata da elementi scientifici, non ci trova per nulla d’accordo».

Matteo Piovella, presidente Soi, non si definisce sorpreso «da questa ennesima dimostrazione di inadeguatezza di conoscenza della obbligatorietà di tutelare la vista dei cittadini, che non può essere demandata a figure senza competenza né formazione. Lo avevamo previsto, come provano le decine di azioni intraprese quattro anni fa. Abbiamo già una sentenza definitiva e sono in corso altri cinque procedimenti che andranno a breve finalmente a sentenza - dichiara a b2eyes TODAY Piovella - Ovviamente Soi ricorrerà in appello per poter far comprendere anche a chi non ha dimestichezza il ruolo fondamentale di tutela della vista esercitato da 152 anni dalla nostra associazione, dal 1924 ulteriormente responsabilizzato dal riconoscimento statale in ente morale: chi non ha responsabilità sanitaria resta inevitabilmente escluso e tutto tornerà al suo giusto posto» (immagine di Racool_studio, tratta da Freepik).

A.M.

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