Nuovo Dpcm: ottici aperti anche nelle “zone rosse”

Le nuove disposizioni, in vigore dal 5 novembre sino al 3 dicembre, istituiscono un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene una regione: fra queste, nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è stato escluso dall’ultimo decreto il “commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”

Al momento sarebbero Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d'Aosta le regioni candidate a zona ad alto rischio con scenario di massima gravità: solo nelle prossime ore sarà disponibile l’elenco completo, frutto del monitoraggio del ministero della Salute con il Comitato Tecnico Scientifico e le Regioni stesse, che si stanno ancora confrontando per studiare la situazione epidemiologica nelle varie aree del nostro paese. In particolare, nelle zone “rosse” gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori; sono, inoltre, sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Si sono aggiunti in extremis parrucchieri ed estetisti. Come riferito a b2eyes TODAY da fonti Federottica, i centri ottici rimarranno aperti anche nelle zone di alto e massimo rischio, in base a quanto si legge nell’allegato 23 del Dpcm. La stessa associazione di categoria, a livello sia centrale sia territoriale, nei giorni scorsi aveva segnalato agli organi competenti che l’attività dei centri ottici doveva rientrare in quelle di prima necessità, come del resto già verificatosi durante il lockdown nazionale di marzo e aprile.
Sempre nelle cosiddette “zone rosse”, sul fronte scuola, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università. Possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del ministero dell’Università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del nuovo Dpcm.
(red.)

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