Ddl Lorenzin: cosa cambia per gli ottici

Inasprimento delle pene, sanzioni disciplinari e confisca sono alcune delle iniziative assunte dal legislatore contro l’abusivismo professionale nella normativa recentemente approvata

Dopo una lunghissima gestazione in Parlamento, durata oltre cinque anni, il 22 dicembre scorso il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl Lorenzin. Molteplici le novità in area sanità, tra cui spicca una modifica sostanziale all’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo della professione, di assoluto rilievo anche nel rapporto ottico-oculista. Le notizie di stampa sinora diffuse hanno generalmente dato conto dell’introduzione di una mera aggravante in caso di abusivismo nel settore sanitario. Invero la nuova disciplina è molto di più di un mero aggravamento, perché introduce un regime sanzionatorio non solo più severo, ma anche profondamente diverso.
Se prima coloro che venivano condannati per esercizio abusivo della professione, ad esempio l’ottico, rischiavano al massimo sei mesi di reclusione (riducibile in caso di attenuanti e riti premiali sino a poco più di due mesi) o, in alternativa, una modesta multa (da 103 a 516 euro), ora la pena minima è di 6 mesi di reclusione elevabile sino a 3 anni, in aggiunta a multe sino a 50 mila euro. Peraltro l’inasprimento delle sanzioni appare soltanto una delle azioni repressive assunte dal legislatore per contenere un fenomeno, quello dell’abusivismo, che viene vissuto dalla collettività come allarmante. Nel caso, infatti, il paziente subisca una lesione o addirittura la morte, l’abusivo subirà pene tutt’altro che modeste: da 3 o 10 anni in caso di decesso, ovvero da 6 mesi a 2 anni in caso di lesioni gravi e da 1 anno e 6 mesi sino a 4 anni in ipotesi di lesioni gravissime.
Inoltre, dalla lettera della norma si evince come in caso di condanna sia prevista, senza margini di discrezionalità a opera del giudice, la confisca dei “beni che servirono o furono destinati a commettere il reato” (si pensi, ad esempio, alla strumentazione clinico-diagnostica). È evidente che tra questi beni si possano ritenere compresi anche gli immobili, vista altresì la norma di raccordo introdotta nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. (art. 86ter), che prevede in caso di condanna (o anche solo di patteggiamento) che la proprietà dei beni immobili confiscati sia trasferita al patrimonio del Comune per finalità sociali o assistenziali. Quindi non vi è più, come invece oggi, sequestro con possibilità di dissequestro (l’art. 240 c.p., difatti, prevedeva, in senso generale, un’ipotesi di confisca facoltativa delle cose utilizzate o destinate per la commissione del reato o che ne costituiscono prodotto o profitto), ma una vera e propria perdita della proprietà dei beni professionali. Mano pesante anche per i sanitari che favoriscono l’esercizio abusivo della professione: oltre alla sanzione ordinistica dell’interdizione dall’attività da 1 a 3 anni, la sanzione penale potrà essere da 1 a 5 anni con multe da 15 mila sino a 75 mila euro.
Chiaro il nuovo quadro sanzionatorio, per la gravità della sua portata richiede oggi di puntare i riflettori, in maniera molto più incisiva, sulle linee di demarcazione tra le attività che può fare l’ottico e quelle che invece devono essere riservate all’oculista.
avv. Silvia Stefanelli 
avv. Laura Asti 
Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

 

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